PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.
(Edifici).

      1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

           a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

           b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. È esclusa la competenza

 

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per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

      2. La progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
      3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici vincolati previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
      4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.
      5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.
(Urbanistica).

      1. Rientrano nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

 

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Art. 4.
(Prestazioni varie).

      1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili e immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali).

      1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.
      2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia

 

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come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

           a) avere frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

           b) avere comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

      3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, e alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
      4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.